L’ Autorità di Gestione del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 della Basilicata
L’Autorità di Gestione regionale è responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale (art.123 del Reg. (UE) 2021/2115).
Per la Regione Basilicata, l’Autorità designata è il Dirigente pro tempore dell’Ufficio Autorità di gestione P.S.R. Basilicata e politiche di sviluppo agricolo e rurale.
L’Autorità di Gestione regionale, direttamente o in concorrenza con l’Autorità di Gestione Nazionale, in base all’articolo 123.2 del Reg. (UE) 2022/2015:
- assicura, in cooperazione con l’Organismo Pagatore, che esista un sistema di informazione elettronico per la gestione del Complemento di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata;
- dettaglia gli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari assicurando la consultazione del Comitato di monitoraggio regionale;
- definisce le modalità di attuazione con particolare riferimento alla raccolta, trattamento e controllo delle domande di sostegno, nel rispetto dei contenuti del Complemento regionale per lo sviluppo rurale e delle norme comunitarie e nazionali, fino alla fase di concessione del sostegno;
- elabora le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili ed effettua un costante monitoraggio dell’avanzamento fisico e finanziario del Complemento regionale per lo sviluppo rurale e definisce gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli interventi;
- garantisce che gli agricoltori, gli altri beneficiari e altri organismi coinvolti nell’esecuzione degli interventi:
- siano informati degli obblighi derivanti dall’aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un’operazione, ove opportuno;
ii. siano a conoscenza dei requisiti concernenti la trasmissione dei dati all’autorità di gestione e la registrazione degli output e dei risultati;
iii. siano fornite, se del caso con mezzi elettronici, informazioni chiare e precise sui requisiti di gestione obbligatori e sulle norme minime previste dalla condizionalità;
- siano informati degli obblighi derivanti dall’aiuto concesso e adoperino un sistema contabile distinto o un adeguato codice contabile per tutte le transazioni relative a un’operazione, ove opportuno;
- che il Comitato di monitoraggio regionale riceva le informazioni e i documenti necessari per monitorare l’attuazione del Complemento regionale per lo sviluppo rurale alla luce degli specifici obiettivi e priorità del medesimo;
- fornisce all’Organismo Pagatore tutte le informazioni necessarie, in particolare in merito alle procedure applicate e agli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per il finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- assicura che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR, diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali, riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l’uso adeguato dell’emblema dell’Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione;
- sulla base del Piano di Comunicazione generale, definisce e attua la strategia di comunicazione finalizzata a dare pubblicità al Complemento regionale per lo sviluppo rurale, anche attraverso la rete nazionale della PAC, informando:
- potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell’ambiente);
- gli agricoltori, gli altri beneficiari e il pubblico circa i contributi dell’Unione all’agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il Piano Strategico della PAC.